FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO

Ai sensi dell’articolo 37 dello stesso decreto, tutti i lavoratori - indipendentemente dal livello di rischio in cui rientra l’azienda - devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguatain materia di salute e sicurezza.

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il corso di formazione per lavoratori si articoli in due moduli distinti:

Formazione Generale - dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e quindi comune a tutti i settori o comparti aziendali;

Formazione Specifica - relativa ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Il modulo di Formazione Generale ha una durata minima di 4 ore i cui contenuti non dipendono dal codice ateco dell’azienda e propone contenuti che riguardano argomenti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione;
Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza;
Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il modulo di Formazione Generale può essere erogato anche in modalità e-learning.

Il modulo di Formazione Specifica, aggiuntivo rispetto alla formazione generale, affronta i rischi dell’attività lavorativa specific. A differenza del modulo di formazione generale, il modulo di formazione specifica ha una durata minima variabile a seconda della classificazione dei settori di rischio riferita in base al codice ateco dell’azienda:
4 ore per i settori della classe di rischio basso
8 ore per i settori della classe di rischio medio
12 ore per i settori della classe di rischio alto

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione:

della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 richiede che la formazione dei lavoratori neo-assunti avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultimo caso, ove cioè non risulti possibile completare il corso di formazione prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività, il corso deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina anche le modalità di aggiornamento dei lavoratori, che sono tenuti ad un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. Il contenuto dei corsi di aggiornamento deve riguardare argomenti diversi rispetto a quelli del corso base quali:

approfondimenti giuridico-normativi;
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, la formazione di aggiornamento quinquennale per lavoratori può essere svolta in modalità sincrona o asincrona.

Certificazione
Al termine del corso, dopo aver superato la verifica finale, verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza del Corso riconosciuto dall’Organismo Paritetico Nazionale, secondo la normativa vigente.

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